Lavoro autonomo e contribuzione figurativa per la maternità/paternità

Con la legge finanziaria per il 2007 e il DM 12-07-2007 è stata estesa la tutela della maternità/paternità agli iscritti alla Gestione  Separata INPS. Più precisamente, come si ricorderà, a seguito delle modifiche normative indicate:

- il diritto al congedo di maternità/paternità è stato riconosciuto ai lavoratori a progetto e categorie assimilate, agli associati in partecipazione e ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata;

- il diritto al congedo parentale, invece, è stato riconosciuto solo ai lavoratori/lavoratrici a progetto e categorie assimilate e limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Nei periodi in cui si ha diritto al congedo di maternità (ordinario, anticipato o posticipato), al congedo di paternità o al congedo parentale, oltre a fruire della relativa indennità economica, la lavoratrice o il lavoratore, hanno diritto all’accredito figurativo dei contributi ai fini pensionistici.

Con la circolare 12-05-2010, n. 64   l’INPS indica i principi e le modalità di calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi in esame.

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