I permessi retribuiti previsti per il primo anno di vita del bambino spettano al padre, lavoratore dipendente, solo al verificarsi di determinate circostanze, esplicitamente indicate dalla legge e riepilogate nell’infobussola Le assenze dal lavoro dopo la nascita del figlio (v. lo schema sui Permessi giornalieri).
Tra le ipotesi che consentono al padre di fruire dei riposi giornalieri, l’articolo 40 del T.U. sulla maternità/paternità, menziona anche il caso in cui “la madre non sia lavoratrice dipendente”.
Ma cosa si deve intendere con questa espressione?
Con la circolare n. 112 del 15 ottobre 2009, l’INPS, sulla scia dell’orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza amministrativa (v. la sentenza 9 settembre 2008, n. 4293 emessa dal Consiglio di Stato, Sez VI) e dal Ministero del Lavoro (v. quanto abbiamo già scritto sulla lettera circolare del 12 maggio 2009) ha rivisto la propria iniziale posizione. In sostanza, l’Istituto ora ritiene che i permessi retribuiti debbano essere riconosciuti al padre lavoratore dipendente anche nei casi “di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività”.
Per maggiori informazioni si rinvia alla nota illustrativa di dottor Lex pubblicata su questo argomento, dove vengono anche riepilogati i chiarimenti e le istruzioni operative fornite dall’INPS per poter concretamente richiedere ed utilizzare i riposi giornalieri del padre lavoratore dipendente.




