L’interruzione della gravidanza avvenuta nei primi 180 giorni della gestazione viene giuridicamente qualificata come “malattia”, con conseguente applicazione della relativa tutela. Viceversa, l’interruzione della gravidanza verificatasi dopo il centottantesimo giorno dall’inizio della gestazione è considerata “parto” e quindi la donna può usufruire delle tutele previste per la maternità .
Il principio indicato viene ribadito dal Ministero del Lavoro anche con specifico riferimento alle lavoratrici a progetto. Coerentemente infatti, a quanto già chiarito nella risposta ad interpello del 19 agosto 2008, n. 32, il Ministero del Lavoro precisa ora che l’interruzione della gravidanza entro il centottantesimo giorno da parte di una lavoratrice a progetto (che era anche stata autorizzata all’interdizione anticipata dal lavoro) non dà diritto alla proroga del rapporto di collaborazione…
Interruzione della gravidanza e proroga del contratto a progetto
Posted luglio 23rd 2009 at 09:07 by dottor Lex
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