Riposi giornalieri del padre: prevale l’interpretazione più favorevole al ruolo genitoriale

Dopo le osservazioni svolte dal Ministero del Lavoro nella lettera circolare del 16 novembre 2009, anche l’INPS aderisce alla interpretazione più favorevole al ruolo genitoriale. I riposi giornalieri, quindi, spettano al padre nel caso di madre casalinga, senza poter fare distinzioni ed in particolare indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre di accudire il bambino.

I “permessi per allattamento” spettano al padre anche se la madre è casalinga

Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai permessi retribuiti previsti per il primo anno di vita del bambino solo in determinate circostanze, espressamente indicate dalla legge. Tra queste, l’articolo 40 del T.U. sulla maternità/paternità, menziona anche il caso in cui “la madre non sia lavoratrice dipendente”.
Ma cosa si deve intendere con questa espressione?

Mentre di fatto non ci sono stati dubbi sul diritto del padre ai permessi nel caso in cui la madre fosse stata lavoratrice autonoma (con diritto a un trattamento economico di maternità a carico di un Ente previdenziale), molte perplessità sono state avanzate per l’ipotesi di madre casalinga, anche  se ora…

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MOMCOACH: Coaching e Networking al femminile

Vi segnalo un evento che si terrà a Milano il 17 novembre alle ore 18,30. Si tratta del

MOMCOACH: Coaching e Networking al femminile

L’incontro è organizzato da Caterina della Torre (dol’s), Ioia Rocco (Coaching&Training – Strategy Group) e Flavia Rubino (VereMamme)

Siete curiose? Partecipate!

I riposi giornalieri spettano al padre anche nel caso in cui la madre sia casalinga

I permessi retribuiti previsti per il primo anno di vita del bambino spettano al padre, lavoratore dipendente, solo al verificarsi di determinate circostanze, esplicitamente indicate dalla legge e riepilogate nell’infobussola Le assenze dal lavoro dopo la nascita del figlio (v. lo schema sui Permessi giornalieri).  

Tra le ipotesi che consentono al padre di fruire dei riposi giornalieri, l’articolo 40 del T.U. sulla maternità/paternità, menziona anche il caso in cui “la madre non sia lavoratrice dipendente”.

Ma cosa si deve intendere con questa espressione?

Con la circolare n. 112 del 15 ottobre 2009, l’INPS, sulla scia dell’orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza amministrativa (v. la sentenza 9 settembre 2008, n. 4293 emessa dal Consiglio di Stato, Sez VI) e dal Ministero del Lavoro (v. quanto abbiamo già scritto sulla lettera circolare del 12 maggio 2009) ha rivisto la propria iniziale posizione. In sostanza, l’Istituto ora ritiene che i permessi retribuiti debbano essere riconosciuti al padre lavoratore dipendente anche nei casi “di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività”.

Per maggiori  informazioni si rinvia alla nota illustrativa di dottor Lex pubblicata su questo argomento, dove vengono anche riepilogati i chiarimenti e le istruzioni operative fornite dall’INPS per poter concretamente richiedere ed utilizzare i riposi giornalieri del padre lavoratore dipendente.

Dopo il Mom Camp: commenti e riflessioni

Sono davvero contenta che mamma Lex abbia avuto un riscontro più che positivo al Mom Camp di Roma.

Di interventi e temi interessanti ce ne sono stati tantissimi; lo evidenzia bene Tiscali donna , mentre un report sintetico e puntuale della giornata può essere letto ad esempio sul blog della Farmacia Serra Genova, oltre che, ovviamente sul sito del Mom Camp.

Qui di seguito, quindi, mi limito soltanto a segnalare due interventi pechè penso possano fornire utili spunti sul tema Mamme (e più in generale donne) e  lavoro.  Il riferimento è a:

  • Paola Liberace, autrice del libro “Contro gli asili nido“, che con fermezza insiste sul part-time e altre forme di lavoro flessibile come misure valide ad aiutare in concreto le donne nel conciliare le esigenze familiari e lavorative;
  • Luisa Pogliana, che con il libro “Donne senza guscio” rende nota una ricerca sui percorsi femminili in azienda che ha coinvolto 30 donne manager.

Mom Camp a Roma

Le mamme della rete si incontrano a Roma il 17 ottobre nella Casa Internazionale delle Donne (via Lungara, 19).

E’ un’opportunità importante per le mamme, una giornata dedicata al confronto, un dialogo libero e informale su tanti argomenti d’interesse… e poi, ci sarà modo per far divertire le “piccole pesti” al seguito.

mamma Lex ci sarà, parlerà di maternità e lavoro, ma il programma e gli interventi sono molto vari; vai sul sito ufficale del Mom Camp per verificarlo personalmente.

Un consiglio? Partecipate!

La Regione Lombardia finanzia la realizzazione di asili nido

Visto l’interesse suscitato dal precedente post, vi segnalo le ulteriori informazioni fornite da Giuseppe Vallarino sui finanziamenti per l’apertura di asili nido in lombardia.

Buona lettura

Conciliare i tempi di vita e di lavoro: il nuovo articolo 9 della L. n. 53/2000

Sulle misure per conciliare i tempi di vita e di lavoro sono intervenute di recente rilevanti novità ed infatti  il testo di legge che le prevede – l’articolo 9 della L. n. 53/2000 – è stato totalmente riformulato a seguito dell’intervento legislativo attuato con la L. n. 69/2009. In base alla nuova disposizione normativa…

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Quando una mamma ritorna al lavoro, a quali cambiamenti deve sottostare e quali cambiamenti può richiedere?

Le mamme e i papà lo sanno: non è facile staccarsi dal proprio bambino e tornare a lavorare, riprendendo i ritmi di prima. Spesso il “vecchio” orario di lavoro non si concilia con le nuove esigenze familiari e poi tante volte sul lavoro si trovano cambiamenti non graditi alle neomamme. Ma fino a che punto le mamme devono accettare la situazione che viene loro prospettata? Possono, viceversa, loro richiedere  al datore di lavoro qualche modifica nello svolgimento del rapporto di lavoro per agevolarle nella vita familiare?

Sui cambiamenti proposti/imposti dal datore di lavoro la legge è chiara: e così, sintentizzando,  la mamma deve riprendere a lavorare nella stessa unità produttiva (o in altra dello stesso comune) e deve svolgere le mansioni a cui era in precedenza attribuita (o mansioni equivalenti). Sulla possibilità di chiedere modifiche nello svolgimento della prestazione di lavoro per riuscire a coinciliare meglio lavoro e famiglia maggiori spirargli sembra proprio offrirli  il Ministero del lavoro con la risposta ad interpello del 31-07-2009, n. 68.

Una mamma che ha appena partorito, e che vuole iniziare subito a lavorare, può essere assunta e messa immediatamente al lavoro?

Ho ricevuto un quesito per il dottor Lex e, d’accordo con l’estensore, lo pubblico anche qui, insieme a una sintesi della risposta, perchè ritengo possa essere interessante per i lettori di mamma Lex.

Buongiorno…
avevo già sentito la tua descrizione al MaM, mi sembrava molto interessante come servizio, soprattutto unico nel panorama informativo generale.
Ho chiesto un parere  a (…) di Working  Mothers Italy, mi ha detto di girare il quesito a te; avevo già consultato i miei consulenti ma la risposta è stata: “ma lei è pazza chi glielo fa fare!” 
Dovrei assumere una nuova dottoressa  (…), me ne piace una, ha il piccolo “difetto” deve partorire a Settembre, le scade il contratto con l’altro datore di lavoro il 30 Agosto.
Essendo mamma di 4 figli non lo vedo come un ostacolo, ma non riesco a sapere se posso assumerla subito dopo il parto ma soprattutto, per accontentare un suo forte desiderio di riprendere a lavorare immediatamente dopo la nascita, se può farlo. Perchè non vuole considerare questo felice evento un ostacolo per lo svolgimento della sua professione .
Ti ringrazio per il tempo  dedicato a presto (…)

Sono contenta che hai trovato interessanti le informazioni fornite da dottor Lex e da mamma Lex. Ringrazio anche di cuore Working Mothers Italy per la continua e sempre rinnovata stima che manifesta nei nostri confronti.

Venendo al dunque:  nel periodo immediatamente precedente ed immediatamente successivo al parto esiste un divieto assoluto di far lavorare le donne.
Per una descrizione puntuale del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro si consiglia di leggere le FAQ specifiche, anche se qui per semplificare si ricorda che in linea di massima il divieto decorre dai due mesi precedenti la data del parto (o da un mese precedente, nel caso in cui si posticipi l’inizio del congedo di maternità) e termina tre mesi dopo il parto (o 4 mesi dopo, nel caso in cui sia stato fatto slittare l’inizio del congedo).

E per tutti gli altri risvolti leggi la risposta completa al quesito, che è stata pubblicata sul sito di dottor lex.

Volevo però  aggiungere che, quando è arrivata la tua domanda, la prima ed immediata reazione è stata:  per fortuna esistono anche datori di lavoro ben disposti nei confronti delle neo mamme, speriamo che aumentino!

Buona lettura




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